STATUTO MIA - Musica Indipendente Associata

Milano – 20/04/2018

 

INDICE STATUTO MIA – Musica Indipendente Associata

 

ART. 1 – SEDE E DENOMINAZIONE

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO

ART. 3 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 4 – ASSOCIATI

ART. 5 – DOMANDE DI AMMISSIONE

ART. 6 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

ART. 7 – INCOMPATIBILITA’

ART. 8 – SANZIONI

ART. 9 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 10 – QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

ART. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 12 – ASSEMBLEA

ART. 13 – RIUNIONE E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

ART. 14 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ ASSEMBLEA

ART. 15 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18 – REQUISITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI

ART. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21 – IL PRESIDENTE

ART. 22 – I VICE PRESIDENTI

ART. 23 – COMMISSIONI CONSULTIVE

ART. 24 – I PROBIVIRI

ART. 25 – REVISORI DEI CONTI

ART. 26 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE – FONDI

ART. 27 – ESERCIZIO SOCIALE

ART. 28 – REGOLAMENTI ASSOCIATIVI

ART. 29 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

ART. 1 – SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita, l’Associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e senza fini di lucro dei produttori fonografici, etichette discografiche e distributori di supporti musicali digitali e fisici, con denominazione di “Musica Indipendente Associata”, in sigla “MIA”.

L’Associazione ha sede legale in Milano.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, con propria delibera, potrà istituire sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località.

 

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO

2.1. L’Associazione ha come oggetto principale l’ottenimento di vantaggi collettivi per i propri associati e per l’intera categoria dei produttori fonografici, delle etichette discografiche e dei distributori musicali digitali e fisici, nonché agevolazioni inerenti la loro attività aziendale e/o professionale, attraverso il perseguimento dei seguenti scopi:

  1. rappresentare gli interessi degli associati e della categoria tutta nei confronti delle istituzioni, delle Autorità, degli enti pubblici e privati nazionali, europei ed internazionali, promuovendo ogni iniziativa anche a livello legislativo, che risulti opportuna o utile a tale scopo;
  2. A tale scopo l’Associazione potrà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, compiere azioni volte a conseguire:

– Un confronto istituzionale, costante e costruttivo, con i principali organi di rappresentanza ed organismi governativi, società di collecting e provider di servizi digitali, nazionali ed internazionali, al fine di sostenere le esigenze reali degli associati, dei produttori, delle etichette indipendenti e dei distributori di supporti musicali digitali e fisici;

– La regolamentazione delle posizioni dominanti e dei fenomeni distorsivi della concorrenza, spesso perpetrate a danno dei produttori e delle etichette indipendenti;

–  L’applicazione dell’agevolazione IVA già praticata in sede europea agli esportatori abituali di beni materiali, anche ai ricavi generati sui servizi digitali internazionali da beni immateriali quali i file digitali;

  1. L’associazione potrà altresì Adire, a qualsiasi titolo, all’Autorità Giudiziaria, sia in sede civile che penale, anche in via transattiva, al fine di tutelare gli interessi degli associati o più in generale della categoria e per fatti che rechino pregiudizio, o possano ostacolare la realizzazione degli scopi perseguiti dall’associazione negli interessi degli associati (quali, a mero titolo esemplificativo, il reprimere la contraffazione, la pirateria, anche sotto l’aspetto della sleale concorrenza e/o in generale degli atti illeciti che vedono vittima la categoria stessa).
  2. valorizzare, tutelare e favorire la promozione della produzione musicale indipendente italiana, in Italia e all’estero, quale espressione della cultura nazionale, attraverso il dialogo ed il confronto costruttivo sia con gli organismi, le associazioni e le istituzioni, nazionali ed internazionali, che con i grandi attori del mercato musicale globale;

A tale scopo l’Associazione potrà, a mero titolo esemplificativo, compiere azioni volte a conseguire:

– La massima trasparenza nei criteri di rilevazione dei dati ufficiali del consumo di musica in Italia, basati su valori reali di mercato;

– La Corretta attribuzione del market share degli indipendenti all’interno del mercato reale;

– La riscoperta e ricollocazione nel moderno mercato discografico, dell’originario rapporto di valore tra Produttore ed Artista, una relazione profonda, proficua e paritetica, oggi ancor più attuale e strategica per affrontare le sfide che il mercato globale quotidianamente ci pone di fronte;

  1. assumere iniziative volte all’aggiornamento, all’informazione, alla formazione professionale e alla promozione dei produttori fonografici e delle etichette discografiche, anche attraverso la partecipazione o l’organizzazione di fiere, eventi, convegni e iniziative, in Italia e all’estero;
  2. cogliere tutte le opportunità dell’evoluzione tecnologica e di nuovi mercati per il rilancio dell’imprenditoria musicale indipendente;
  3. mantenere vivo nella categoria lo spirito di colleganza e di collaborazione;
  4. Promuovere la cultura e l’educazione musicale in ogni ambito e ad ogni livello sociale e formativo attraverso l’organizzazione di eventi, master, stage e tutto quanto idoneo, necessario ed utile alla diffusione della musica in ogni ambito e alla preparazione tecnica e artistica di figure professionali di settore;
  5. Sottoscrivere accordi e pattuizioni di carattere generale e di interesse dei propri associati e della Categoria, tra cui la stipula di contratti collettivi di lavoro e collaborare alla risoluzione delle vertenze collettive o individuali, ovvero stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti sia pubblici che privati, Persone Fisiche e/o qualsiasi soggetto, al fine di far ottenere ai propri Soci vantaggi e/o agevolazioni inerenti la loro attività aziendale e/o professionale;
  6. assistere e tutelare i Soci in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle loro attività, nei confronti della località, dei singoli operatori economici, delle altre Associazioni di Categoria, nonché degli Enti Pubblici e di quelli Privati;
  7. curare l’immagine dei Soci creandone una compagine omogenea basata sull’unità di intenti e di comportamento che contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazione delle attività aderenti.
  8. promuovere iniziative per la valorizzazione della categoria anche attraverso accordi con Aziende ed Enti sia Pubblici che Privati che possano valorizzare i beni ed i servizi dei Soci;
  9. fornire attività di informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed

A tale scopo l’Associazione potrà, a mero titolo esemplificativo, compiere azioni volte a:

– Ottenere strumenti dedicati all’accesso a finanziamenti e al credito agevolato per le etichette ed i produttori musicali indipendenti;

– Fornire servizi di supporto, facilitazioni e convenzioni per l’evoluzione e lo sviluppo digitale delle aziende e delle organizzazioni;

– Favorire la collaborazione con analoghe associazioni anche internazionali;

– Svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative a carattere commerciale.

– Rappresentare la categoria, ogniqualvolta si renda necessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza e l’apporto dell’Associazione sia utile, necessaria e/o conseguente per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati;

 

2.2. L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e può perseguire le proprie finalità statutarie sia in Italia che all’estero, sia direttamente che aderendo ad Associazioni ed Organizzazioni di aziende indipendenti nazionali, europee o internazionali.

 

2.3. Per la realizzazione e il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione può richiedere contributi, partecipare a bandi e convenzioni con gli Stati, gli Enti Locali, pubblici e privati, l’Unione Europea, le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali e aderire ad altri Enti che perseguono fini e scopi medesimi e/o similari in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché costituire e/o assumere partecipazioni in società e promuovere azioni giudiziali e stragiudiziali se necessarie al perseguimento degli scopi dell’Associazione. Essa può promuovere attività di natura commerciale strumentalmente finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi statutari, con l’impegno al rispetto dei principi di mercato e della libera concorrenza. Al fine del corretto perseguimento degli scopi statutari, l’Associazione si propone come struttura di servizi, oltre che per i propri Associati, per associazioni ed enti che perseguono, anche parzialmente, le medesime finalità e scopi, anche attraverso strutture ad hoc.

 

2.4. L’Associazione agisce nell’interesse dei propri associati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione o alla gestione efficace degli interessi stessi.

 

ART. 3 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, salvo il suo eventuale scioglimento e messa in liquidazione, che può essere deliberato dall’Assemblea in via straordinaria con una maggioranza di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell’Associazione provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione. L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

 

ART. 4 – ASSOCIATI

  • Possono assumere la qualifica di Associato:
  1. Soggetti che esercitino sul territorio italiano attività di produttore fonografico o etichetta discografica o distributore di supporti musicali digitali o fisici, con qualsiasi forma giuridica consentita dall’ordinamento vigente, in qualità di Associato Effettivo.
  2. Le Associazioni e gli Enti di natura collettiva, italiani o esteri, con finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’Associazione, in qualità di Associato Aggregato.

 

4.2. La posizione associativa, espressa da colui che legalmente rappresenta l’Associato, anche tramite procura, è strettamente personale e non è trasmissibile a terzi al di fuori di quanto previsto dal presente Statuto.

 

4.3. L’Associazione ha l’obbligo di tenere aggiornato l’elenco dei suoi Associati.

L’Associazione, si dota di mezzi idonei per consentire lo scambio di comunicazioni con i propri Associati per via elettronica e per garantire la trasparenza della gestione.

 

4.4. Tutti gli Associati hanno uguale diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto delle leggi e del presente Statuto;

 

4.5. Tutti gli Associati potranno utilizzare la sigla ed il marchio dell’Associazione solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all’Associazione. E’ fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio dell’Associazione per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

 

 

ART. 5 – DOMANDE DI AMMISSIONE

Coloro che intendono diventare Associati devono presentare Domanda di Ammissione, tramite il modulo predisposto ai sensi del Regolamento di Iscrizione, approvato dall’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.

La domanda è presentata da colui che rappresenta legalmente l’Associato e prevede la dichiarazione di essere a conoscenza e sottoscrivere lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni vigenti in Associazione.

L’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal loro ricevimento e comunicata al richiedente entro ulteriori 15 giorni dalla delibera.

In caso di accettazione della domanda, l’ammissione ha effetto dal momento della corresponsione delle quote sociali stabilite dall’Associazione.

In caso di non accettazione della domanda di ammissione, che deve essere comunque motivata, è ammessa la possibilità di ricorso ai probiviri, nelle modalità previste nel presente Statuto.

 

ART. 6 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

La qualità di Associato comporta l’accettazione e, quindi, l’impegno all’osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti dell’Associazione, delle deliberazioni di spettanza degli Organi dell’Associazione, nonché dei contratti e degli accordi stipulati e delle relative obbligazioni. L’Associato con l’iscrizione all’Associazione si impegna altresì al rispetto dei Codici Etici e deontologici adottati dall’Associazione. La qualità di Associato comporta obblighi e responsabilità anche morali nei confronti dell’Associazione, degli Associati e dei terzi. L’Associato è obbligato a comunicare al Consiglio Direttivo, le variazioni di Statuto, della propria attività, l’eventuale cambio di ragione sociale o della ditta, la fusione per incorporazione, la cessione di ramo d’azienda nonché altri casi che possano modificare i requisiti che gli sono necessari per mantenere lo status di Associato, ai sensi di legge, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione.

Gli Associati hanno l’obbligo di collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative, astenendosi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione.

Gli Associati hanno altresì l’obbligo di pagare le quota sociali con le modalità e nei termini fissati dallo Statuto, dai Regolamenti Associativi e dalle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 7 – INCOMPATIBILITÀ

L’iscrizione all’Associazione in qualità di Associato, è incompatibile con l’appartenenza ad altre Associazioni, Enti o Società aventi oggetto, scopi e finalità identici, salvo quanto meglio definito nei Regolamenti dell’Associazione.

L’eventuale incompatibilità dovrà essere accertata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante dei Probiviri.

Spetta al Consiglio Direttivo assumere una decisione sulla incompatibilità. Entro il termine di venti giorni a decorrere dalla delibera del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso ai Probiviri, che decideranno con le modalità previste dal presente Statuto in materia. Accertata in via definitiva l’incompatibilità, l’escluso avrà, pena la definitiva perdita della qualità di iscritto, sette giorni di tempo per fornire prova dell’avvenuta perdita dell’appartenenza all’Associazione, Ente o Società che ha generato l’incompatibilità.

 

ART. 8 – SANZIONI

Gli Associati che si rendono inadempienti a quanto disposto nel presente Statuto, nei Regolamenti dall’Associazione e nelle deliberazioni assunte Dal Consiglio Direttivo sono passibili delle seguenti sanzioni:

  1. sospensione dal diritto di partecipare all’Assemblea;
  2. sospensione dei servizi Associativi;
  3. decadenza dei rappresentanti degli Associati che ricoprono cariche Associative;
  4. decadenza dei rappresentanti degli Associati che ricoprono incarichi in sede di rappresentanza esterna dell’Associazione;
  5. sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;
  6. esclusione dall’Associazione;
  7. sospensione cautelare dell’Associazione in caso di pendenza di procedimento penale per pirateria

Fatti salvi i casi in cui è previsto l’intervento del Collegio dei Probiviri, le sanzioni vengono deliberate alternativamente, o cumulativamente, dal Consiglio Direttivo e vengono comunicate senza indugio all’interessato in modalità tale da garantire la forma certa (lettera raccomandata, posta elettronica certificata, ecc.). Avverso l’applicazione di sanzioni, è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

ART. 9 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.

La qualità di Associato si perde per:

  1. Recesso, liberamente esercitabile con motivazione, in particolare a seguito di voto contrario a modifiche Il rapporto associativo in qualità di Associato si intende infatti tacitamente rinnovato, ove non venga data formale e motivata disdetta con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Presidente, entro il 30 settembre dell’anno solare in corso. Il Recesso ha effetto ai fini delle obbligazioni assunte, allo scadere dell’anno in corso.
  2. Decadenza a seguito di sopravvenuta perdita, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti per l’ammissione alla qualità di Associato. In particolare sono causa di decadenza la cessazione dell’attività di produttore fonografico, di etichetta discografica e distributore musicale, il fallimento dell’Associato, nonché l’incompatibilità di cui all’Art. 7.
  3. Esclusione, quando l’Associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio dell’Associazione o della categoria, ovvero abbia commesso gravi infrazioni delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. In particolare, l’esclusione può essere deliberata nei confronti del socio che nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli, ovvero che abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione.

 

La perdita della qualità di Associato per i motivi di cui al presente articolo è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al socio entro 60 giorni dalla delibera, in modalità tale da garantire la forma certa (lettera raccomandata, posta elettronica certificata, ecc.). Avverso le suddette decisioni l’Associato può ricorrere ai Probiviri, nelle modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento riguardante la relativa procedura in materia, entro trenta giorni, ovvero all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L’Associato dimissionario, receduto, decaduto, escluso è, comunque, tenuto al pagamento integrale delle quote fissate dall’Associazione, e di competenza del periodo di Associazione. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, l’Associato uscente è tenuto a soddisfare senza indugi qualsiasi obbligazione pecuniaria pendente nei confronti dell’Associazione. La perdita della qualità di Associato comporta la perdita automatica di incarichi di rappresentanza esterna e/o cariche Associative.

Gli associati receduti, decaduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

ART. 10 – QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

10.1. Gli Associati contribuiscono al patrimonio sociale tramite il conferimento delle quote sociali stabilite, nel rispetto delle leggi vigenti, del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo in forma fissa o variabile e/o periodica, anche in maniera differenziata per gli Associati Effettivi e Aggregati, secondo i bisogni finanziari dell’Associazione, per il perseguimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo può sottoporre all’approvazione dell’Assemblea delle quote di contribuzione aggiuntive per i componenti degli Organi Sociali e delle Commissioni consultive.

 

10.2. Le quote possono essere:

  1. Ordinarie, siano esse fisse o variabili (ad esempio in proporzione al fatturato degli Associati), laddove destinate a far fronte agli oneri di gestione ordinaria, come indicati dal bilancio preventivo deliberato dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
  2. Straordinarie, siano esse fisse o variabili, laddove destinate a far fronte ad oneri di gestione straordinaria, eventualmente deliberati dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, ovvero per attività specifiche a partecipazione libera.

 

10.3. Gli associati sono tenuti a versare, nei tempi e modi prescritti, le quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, che devono essere comunicate alla compagine sociale entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Trascorsi i termini fissati senza che l’Associato abbia corrisposto il pagamento delle intere succitate quote, l’Associato sarà considerato moroso ed il Consiglio Direttivo potrà deliberare, ai sensi del presente Statuto, in merito alla perdita della qualità di Associato.

 

ART. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

11.1. La partecipazione alle cariche sociali è riservata agli Associati, che hanno eguali diritti a partecipare all’elettorato attivo e passivo, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione.

Le cariche sociali sono strettamente personali, non sono trasmissibili a terzi, non sono delegabili né retribuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e, comunque, adeguatamente documentate. Fanno eccezione gli eventuali Revisori dei Conti che potranno essere retribuiti come previsto nel presente Statuto.

 

11.2. Sono Organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea.
  2. Il Consiglio
  3. Il
  4. I Vice
  5. I Revisori dei conti
  6. Collegio dei

 

11.3. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che risultino incompatibili in base ai Codici Etici e Deontologici adottati dall’Associazione: Ad es. coloro che abbiano riportato condanne, per determinate figure di reato, nonché coloro per i quali è in corso l’applicazione di misure interdittive, in quanto lesive dell’immagine dell’Associazione.

Non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici.

 

ART. 12 – ASSEMBLEA

12.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Discute e approva con propria deliberazione le linee guida sulle strategie ed ogni decisione di tipo straordinario dell’Associazione sottopostegli dal Consiglio Direttivo.

 

12.2. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, esclusivamente gli Associati, attraverso i propri rappresentanti, che siano in regola con gli obblighi statutari e con il versamento delle quote associative. Gli Associati morosi non hanno diritto a partecipare all’Assemblea.

Ogni Associato avente diritto a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da altro Associato, mediante delega scritta, da far pervenire al Presidente prima della costituzione dell’Assemblea tramite PEC o in originale.

Ogni Associato può rappresentare, per delega, soltanto un altro Associato.

Il delegato gode degli stessi diritti che spetterebbero al socio che esso rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni del voto impartite dal socio che rappresenta.

Spetta al Presidente constatare il diritto di partecipazione all’Assemblea, anche per delega.

 

12.3. Le assemblee si tengono presso la sede dell’Associazione o in altro luogo idoneo ad agevolare e garantire la massima partecipazione degli Associati. E’ ammesso lo svolgimento dell’Assemblea attraverso l’ausilio di strumenti di partecipazione elettronica (videoconferenza/streaming/callconferenceweb) che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, loro effettiva partecipazione attiva all’Assemblea, nonché il rispetto dei requisiti di privacy e riservatezza dei dati e delle informazioni trattate, con le limitazioni imposte dal caso dell’ Associato avente diritto di voto che partecipa all’assemblea con la videoconferenza/streaming, il quale può esprimere il proprio voto tramite posta elettronica certificata (PEC) e/o attraverso sistemi elettronici riconosciuti idonei nelle modalità indicate precedentemente nella convocazione dell’assemblea o, nel caso di assemblee elettive, nelle modalità descritte dai Regolamenti Elettorali.

 

12.4. Partecipano all’Assemblea, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione nonché nei limiti descritti nella convocazione, i Revisori dei Conti e i Probiviri.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, il Presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto degli associati che ne ravvisino l’opportunità, può richiedere di far partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-presidente all’uopo indicato dal Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

All’apertura della riunione il Presidente nomina un Segretario, che avrà cura di redigere il verbale dell’Assemblea che poi sottoscriverà unitamente al Presidente.

Il Presidente verificherà poi la regolare costituzione dell’Assemblea, attraverso il computo degli Associati presenti, anche per delega, nonché la partecipazione dei soggetti necessari per il corretto svolgimento. Egli verificherà altresì che non siano presenti soggetti non invitati.

I soci non possono partecipare alla votazione in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi, in osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei Regolamenti e delle disposizioni dell’Associazione.

 

12.5. Le riunioni dell’Assemblea, previa comunicazione a tutti i presenti, possono essere registrate in audio o video esclusivamente a cura del Presidente ai fini della redazione del verbale. Le registrazioni devono essere conservate presso la sede dell’Associazione fino all’invio del relativo verbale agli Associati e in seguito devono essere distrutte entro ulteriori trenta giorni. Le registrazioni non potranno essere consegnate ad alcuno, ad eccezione dei casi di contestazione, a seguito di delibera di accesso agli atti da parte dei Probiviri.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, espresse in modo sintetico ma chiaro e completo, devono essere portati a conoscenza di tutti i soci con modalità tale da garantire la forma certa (lettera raccomandata, posta elettronica certificata, ecc.) entro 60 giorni dalla riunione. Gli associati che intendano avanzare opposizione al verbale devono presentare l’opposizione al collegio dei Probiviri entro 15 giorni dal ricevimento del verbale con eventuale richiesta di accesso alle registrazioni. I Probiviri valuteranno in primo luogo se deliberare l’accoglimento dell’accesso agli atti e in seguito in merito ai contenuti della contestazione.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell’apposito libro-verbali.

Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

 

Art.13 – RIUNIONE E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

13.1. L’Assemblea si riunisce:

  1. in via ordinaria nei casi previsti al successivo Art. 14.
  2. in via straordinaria nei casi previsti al successivo Art. 16.

 

13.2. L’Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione, in attuazione di apposita delibera del Consiglio Direttivo, in modo da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. In caso assenza o impedimento del Presidente provvederà alla convocazione il Vice Presidente vicario o in mancanza di questi, il componente più anziano del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è convocata anche quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli Associati, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Le convocazioni devono essere effettuate, in modalità tale da garantire la forma certa (lettera raccomandata, posta elettronica certificata, ecc.), e l’invio ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione, ovvero sette giorni in caso d’urgenza motivata. Le convocazioni devono contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione, nonché le modalità di svolgimento.

Sono ritenute ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Nel caso in cui l’Assemblea sia convocata su richiesta degli Associati, l’avviso di convocazione deve essere inviato entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

 

Art. 14 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ ASSEMBLEA

14.1. L’Assemblea è validamente costituita:

  1. in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di oltre la metà degli Associati.
  2. in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli Associati.

 

14.2. Ad ogni Associato spetta uno e un solo voto in Assemblea, in osservanza del presente Statuto nonché dei Regolamenti dell’Associazione.

Salvo che non sia richiesta una specifica e diversa maggioranza dal presente Statuto o dai Regolamenti dell’Associazione, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti esercitabili senza tenere conto degli astenuti, delle schede bianche e delle schede nulle.

In caso di parità di voti, qualora non sia possibile nella riunione un’ulteriore trattazione e la relativa votazione dell’argomento, essa è rinviata alla Assemblea successiva.

Fatta eccezione per l’elezione degli organi sociali, la cui disciplina è rimandata ad apposito Regolamento Elettorale, i metodi di votazione sono stabiliti di volta in volta per ciascun argomento da chi presiede l’Assemblea, tra alzata di mano, appello nominale o scrutinio segreto (in tal caso previa nomina di due scrutatori scelti tra gli Associati presenti). Lo scrutinio segreto è obbligatorio in caso di nomine o deliberazioni relative a specifiche persone.

Fatto salvo il diritto di impugnazione nelle sedi ordinarie, gli Associati che non intendono ottemperare alle deliberazioni dell’Assemblea, hanno la facoltà di manifestare recesso dall’Associazione in quella stessa seduta assembleare o, se assenti, con lettera raccomandata al Presidente fatta pervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento del verbale assembleare.

 

ART. 15 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  1. Determinare la politica generale dell’Associazione, negli ambiti e scopi previsti dal presente Statuto e deliberare su ogni altra materia o questione prevista dal presente statuto, discutendo e approvando i piani e i programmi proposti all’uopo dal Consiglio Direttivo.
  2. Discutere e approvare annualmente, nei termini previsti dalle leggi vigenti, il bilancio consuntivo del precedente esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo e la relativa relazione del Presidente, tenendo conto della relazione dei Revisori dei Conti.
  3. Discutere e approvare entro la fine di ogni anno il bilancio preventivo di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo e la relativa relazione del Presidente, tenendo conto della relazione dei Revisori dei Conti.
  4. Discutere e approvare la delibera annuale sulle quote associative e i contributi ai fondi proposta dal Consiglio Direttivo.
  5. Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  6. Eleggere i componenti dei Revisori dei Conti stabilendone la retribuzione secondo l’art. 25 del presente statuto.
  7. Eleggere i Probiviri;
  8. Discutere e approvare i Regolamenti dell’Associazione (Regolamento Attuativo, Regolamento di iscrizione, Regolamento Elettorale, ecc.) proposti dal Consiglio Direttivo.
  9. Ratificare le esclusioni degli Associati che dovessero essere state assunte dal Consiglio Direttivo.
  10. Discutere e approvare la politica generale di investimento degli avanzi di gestione proposta dal Consiglio Direttivo.
  11. Discutere e approvare la politica generale della gestione dei rischi proposta dal Consiglio Direttivo.
  12. Discutere e approvare qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili proposti dal Consiglio Direttivo.
  13. Discutere e approvare fusioni e alleanze, costituzioni di società controllate, acquisizioni di partecipazioni o diritti in altre entità, proposte dal Consiglio Direttivo.
  14. Discutere e approvare l’assunzione e la concessione di prestiti o la fornitura di garanzie per gli stessi proposte dal Consiglio Direttivo.
  15. Discutere e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.
  16. Discutere e deliberare su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

 

15.2. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno in osservanza delle leggi vigenti per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l’opportunità.

 

15.3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

 

ART. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e la relativa destinazione dei beni e del patrimonio sociale così come indicato nell’Art. 3.

 

16.2. L’Assemblea straordinaria è costituita per lo scioglimento dell’Associazione in prima e seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

Le delibere per lo scioglimento dell’Associazione sono prese con il voto favorevole di tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

 

16.3. L’Assemblea straordinaria è costituita per le modifiche Statutarie in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli Associati aventi diritto al voto e, dalla seconda convocazione con la presenza di oltre la metà degli Associati aventi diritto al voto.

Le delibere per le modifiche dello Statuto sono prese con il voto favorevole di oltre la metà degli Associati presenti e aventi diritto al voto.

 

 

ART. 17 – REQUISITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI

17.1. Fermo quanto previsto nel presente Statuto, si stabilisce che l’attribuzione degli incarichi di amministrazione e direzione spettano al Presidente ed ai Vice Presidenti, e/o altra persona alla quale venga attribuito specificatamente l’incarico dal Consiglio Direttivo, i quali dovranno possedere i requisiti di comprovata competenza e capacità professionale  e non  essere  in situazione di conflitto d’interessi e non  essere in situazione d’ineleggibilità prevista dall’Art. 2382 del codice civile e non aver riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, per delitti previsti nel libro V – titolo XI del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, per reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, nonché l’assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.

 

17.2. Gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’Associazione devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attività secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonché dei meccanismi di controllo interno previsti dallo statuto. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, direttori generali o soci maggioritari in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell’Assemblea. In caso di inosservanza del divieto, gli amministratori possono essere revocati d’ufficio dall’Assemblea.

La responsabilità del legale rappresentante protempore dell’Associazione è disciplinata ai sensi dell’articolo 2392 del codice civile, da intendersi quivi integralmente ritrascritto.

 

 

ART. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

18.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa, dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione.

 

18.2. Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea in via ordinaria, è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 7 e non superiore a 15, incluso il Presidente e i Vice Presidenti, e gli eventuali soggetti cooptati ai sensi del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di massimo quattro suoi componenti, scelti fra le figure particolarmente significative del settore musicale appartenenti agli Associati.

 

18.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è formato da soggetti eletti dall’Assemblea scelti tra i candidati presentati dagli Associati. Tali candidati dovranno esser individuati tra soggetti con responsabilità aziendale di grado rilevante ovvero tra i titolari, i legali rappresentanti, i dirigenti o tra persone esercitanti funzioni direttive, con rapporto subordinato o con rapporto di collaborazione esterna regolamentata e documentata mediante atti ufficiali o con la qualità di socio.

La perdita della qualità di Associato per qualunque motivo ai sensi del presente Statuto, comporta la decadenza dalla carica del relativo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, cui subentra il primo dei non eletti. La mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o l’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporta l’automatica decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

 

18.4. Qualora venga a mancare definitivamente, per dimissioni o altra causa, un componente Consiglio Direttivo, questi dovrà provvedere alla sua sostituzione traendo il nominativo dal primo dei non eletti tra i candidati all’elezione riguardante il Consiglio Direttivo in carica, prioritariamente dalla medesima lista di provenienza del componente cessato. In mancanza di candidati tra i primi dei non eletti o in caso di loro rinuncia, il Consiglio Direttivo può a maggioranza cooptare un nuovo membro in sostituzione di quello cessato scelto tra gli Associati su proposta del Presidente e sarà considerato a tutti gli effetti membro effettivo del Consiglio Direttivo.

I nuovi componenti rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

 

18.5. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo entro il termine massimo di tre mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

 

18.6. Il Consiglio Direttivo può insignire di menzioni speciali associati che si sono distinti per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o della Categoria.

ART. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

19.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno quattro volte l’anno, su convocazione del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario, o quando ne sia fatta richiesta motivata al Presidente stesso da almeno un terzo dei suoi membri.

 

19.2. La convocazione, a mezzo posta elettronica, deve pervenire ai Consiglieri con un adeguato preavviso di 5 giorni e deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione. Sono ammesse integrazioni ai punti dell’ordine del giorno fino alle 24 ore precedenti la riunione. Ad eccezione dei casi di impossibilità temporale, la messa in disponibilità della documentazione deve essere effettuata in tempo utile per le necessarie preventive valutazioni.

 

19.3. La partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo non è delegabile.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più giovane.

All’avvio dei lavori, il Presidente incarica un segretario verbalizzante, che verifica le presenze per il quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

 

19.4. Ciascun componente ha diritto ad uno e un solo voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d’obbligo lo scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti con diritto di voto, escludendo dal computo il numero degli astenuti e, in caso di votazione a scrutinio segreto, il numero delle schede bianche e nulle. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

19.5. Alle riunioni possono essere invitati, qualora le materie all’ordine del giorno lo richiedano, i Revisori dei Conti e i Probiviri.

Il Presidente, previa approvazione della Maggioranza del Consiglio, può invitare soggetti esterni in relazione al contributo che gli stessi possano apportare agli argomenti da trattare.

 

19.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o presso altro luogo idoneo, anche in territorio straniero, indicato dal Presidente nell’avviso di convocazione, purché sia atto a agevolare e garantire la massima partecipazione dei componenti del Consiglio.

Qualora non vi siano ostacoli tecnici, il Consiglio Direttivo può svolgersi attraverso l’ausilio di strumenti di partecipazione elettronica (videoconferenza/streaming/callconferenceweb) che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, loro effettiva partecipazione attiva nonché il rispetto dei requisiti di privacy e riservatezza dei dati e delle informazioni trattate.

Ogni componente avente diritto di voto che partecipa al Consiglio con tale modalità, può esprimere il proprio voto tramite posta elettronica certificata (PEC) e/o attraverso sistemi elettronici riconosciuti idonei nelle modalità indicate precedentemente nella convocazione del Consiglio stesso.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta. Per “consultazione scritta" si intende il procedimento avviato dal Presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, e consiste in una proposta di deliberazione, espressa in maniera chiara e suffragata da idonea motivazione, che deve essere inviata con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Le modalità operative di attuazione del metodo di Consultazione scritta verranno dettagliate nel Regolamento di Attuazione di cui all’Art. 28.

19.7. Il Segretario redige e sottoscrive in unione al Presidente il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo. I verbali redatti dal Segretario sono inviati a tutti i componenti in tempo utile, approvati in apertura della seduta successiva, sempre consultabili dai membri del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio, su proposta del Presidente ed approvazione della maggioranza dei presenti, possono essere registrate in audio o video per facilitare la redazione del verbale. Le registrazioni devono essere conservate presso la sede dell’Associazione fino all’approvazione del relativo verbale e a seguito di tale approvazione esso deve essere distrutto entro la conclusione del Consiglio successivo, per consentire ai consiglieri di verificare la correttezza del verbale stesso. Detto materiale audio/video non può essere consegnato ad alcuno senza il consenso del Consiglio Direttivo.

 

19.8 Ai fini del coinvolgimento diretto e immediato della compagine associativa tutta ed in ossequio alla mission dell’Associazione, volta alla trasparenza del proprio agire, che vede ogni singolo associato partecipativo ai temi di particolare rilievo inerente il coinvolgimento dell’intera categoria, ovvero argomenti pertinenti decisioni vincolanti che toccano in maniera diretta gli interessi, non solo economici, dell’imprenditoria musicale, con rilievo e carattere nazionale e internazionale, è prevista la fattispecie del “Consiglio Direttivo Allargato”.

L’assemblea dell’Associazione approverà con apposita norma da inserirsi nel Regolamento Attuativo di cui all’Art. 28, l’estensione agli Associati della partecipazione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Ai fini della validità del “Consiglio Direttivo Allargato” è richiesto un quorum minimo del 40% degli Associati in regola con il pagamento delle quote, escludendo dal computo i componenti del Consiglio Direttivo.

Gli Associati partecipanti al Consiglio Direttivo così Allargato delibereranno con una maggioranza del 51% dei loro voti utili e tale partecipazione integrerà i voti complessivi del Consiglio Direttivo con un’incidenza pari al 40%.

I temi sui quali il Consiglio Direttivo dovrà radunarsi in forma Allargata e le relative modalità di partecipazione e deliberazione saranno definiti nello stesso Regolamento Attuativo.

 

ART. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

20.1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. Attuare le deliberazioni assunte dell’Assemblea dell’Associazione.
  2. Assumere ogni iniziativa nell’interesse generale degli Associati in conformità agli scopi dell’Associazione e nel rispetto delle leggi, del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione.
  3. Redigere e deliberare i regolamenti dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  4. Nominare su proposta del Presidente, il Vice Presidente vicario.
  5. Deliberare su proposta del Presidente, il conferimento al proprio interno di deleghe per il compimento di singoli atti o per la gestione nel loro complesso di particolari tematiche, ivi inclusa la delega alla redazione del bilancio o alla gestione della tesoreria, in attuazione dei programmi operativi approvati, potendo in casi specifici attribuire ai delegati il ruolo di Vice Presidenti.
  6. Proporre all’Assemblea i nominativi per l’elezione dei Probiviri.
  7. Cooptare eventuali componenti integrativi del Consiglio Direttivo.
  8. Pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.
  9. Designare i rappresentanti dell’Associazione presso ogni Ente o Autorità.
  10. Assumere ogni provvedimento riguardo all’amministrazione dell’Associazione.
  11. Assumere ogni provvedimento riguardo l’assunzione del personale dipendente e al suo licenziamento e, comunque alla gestione delle risorse umane dell’Associazione ad ogni livello.
  12. Approvare accordi, unilaterali o bilaterali, con Associazioni, Enti, Società di Collecting, italiane o estere, che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli Scopi dell’Associazione.
  13. Indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea e deliberarne la convocazione.
  14. Determinare annualmente l’ammontare delle quote sociali, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  15. Predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e provvedere nel corso dell’esercizio alle eventuali variazioni.
  16. Predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea per approvazione.
  17. Predisporre ed attuare i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci.
  18. Deliberare in merito alle incompatibilità di cui al presente Statuto.
  19. Deliberare in merito alle sanzioni di cui al presente Statuto.
  20. Deliberare in merito alla perdita della qualità di Associato di cui al presente Statuto.
  21. Deliberare in merito alle domande di ammissione all’Associazione
  22. Assumere le decisioni ultime in merito ai ricorsi presentati ai Probiviri a seguito della delibera di questi ultimi.
  23. Istituire Commissioni consultive e nominarne i responsabili.
  24. Dirigere ed indirizzare il lavoro delle Commissioni consultive.
  25. Decidere e promuovere azioni, anche giudiziali, a tutela degli interessi degli Associati e della categoria, dandone mandato ai propri legali.
  26. Predisporre le modifiche dello Statuto da sottoporre all’Assemblea in via straordinaria;
  27. Approvare le politiche degli investimenti immobiliari e mobiliari dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  28. Redigere annualmente, una dichiarazione contenente informazioni su eventuali profili di conflitto di interesse per ogni componente degli Organi Sociali.

 

 

ART. 21 – IL PRESIDENTE

21.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Sono compiti del Presidente:

  1. Proporre al Consiglio Direttivo il Vice Presidente vicario e eventuali Vice Presidenti, cui delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo, nell’ambito della normale attività operativa, delega per il compimento di singoli atti.
    1. Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea ordinaria o straordinaria, coordinandone i lavori.
    2. Attuare le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive e sovraintendendo all’organizzazione dei servizi e uffici dell’Associazione, coordinandone l’attività.
    3. Sovraintendere, coordinare e controllare l’attività dei Vice Presidenti.
    4. Assumere i provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento dell’Associazione e al raggiungimento dei fini Associativi, nell’ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa approvate dall’Assemblea per l’esercizio.
    5. Predisporre la relazione annuale da sottoporre al Consiglio e poi all’Assemblea ordinaria.
    6. Proporre al Consiglio Direttivo fino a quattro membri aggiuntivi per la loro cooptazione.
    7. Proporre al Consiglio Direttivo i rappresentanti dell’Associazione presso ogni Ente od Autorità.
    8. Agire e resistere in giudizio, nonché nominare avvocati e procuratori nelle relative controversie.
    9. Proporre al Consiglio Direttivo le politiche degli investimenti mobiliari ed immobiliari;
    10. Assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto.

 

21.2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però sottoporre, alla prima riunione utile, le decisioni prese per la relativa ratifica degli atti compiuti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente vicario. La perdita della qualifica di Associato per uno dei motivi indicati all’Art. 9 dello Statuto comporta la decadenza dalla carica di Presidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo i criteri stabiliti nello Statuto.

 

21.3. La carica di Presidente è conferita, su candidatura, a persone scelte fra soggetti con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, ovvero tra i titolari, i legali rappresentanti, i procuratori generali, ovvero, sempre con procura notarile i dirigenti, le persone esercitanti funzioni direttive, con rapporto subordinato o con rapporto di collaborazione esterna o con la qualifica di socio. Il Presidente è eletto dall’Assemblea in via ordinaria previa approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività, secondo quanto disposto dal Regolamento Elettorale.

La sua carica unitamente al Consiglio Direttivo, dura tre anni. Il Presidente è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

 

ART. 22 – I VICE PRESIDENTI

22.1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente nomina, con votazione a scrutinio segreto, al proprio interno, il Vice Presidente vicario, che avrà il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, facendone le veci e potendo assumere temporaneamente la rappresentanza dell’Associazione.

 

22.2. Il Presidente potrà inoltre proporre la nomina di eventuali altri Vice Presidenti cui delegare dei compiti specifici di carattere strutturale e/o tematico in attuazione dei programmi associativi. Ciascun Vice Presidente coadiuva il Presidente nei compiti a lui spettanti o agisce in rappresentanza dell’Associazione, in base alle deleghe all’uopo deliberate dal Consiglio Direttivo.

 

22.3. Qualora venga a mancare definitivamente il Vice Presidente vicario, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione.

Qualora venga a mancare definitivamente il Presidente, il Vice Presidente vicario in carica potrà assumerne le funzioni limitatamente alla ordinaria amministrazione, con il compito di avviare l’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente, nel rispetto delle leggi, del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione.

 

ART. 23 – COMMISSIONI CONSULTIVE

Il Consiglio Direttivo, al fine di perseguire le proprie finalità statutarie, avrà la facoltà di creare delle specifiche Commissioni Consultive, dedicate all’analisi ed allo sviluppo dei temi e delle attività dell’Associazione in specifiche aree di interesse, tra le quali a titolo esemplificativo, le Politiche Associative, Il Mercato discografico, La Comunicazione e le Pubbliche Relazioni.

Tali Commissioni sono composte da un numero di componenti dispari non superiori a sette, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, tra tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano una conoscenza specifica sulle tematiche oggetto della Commissione. All’atto della nomina di ciascuna Commissione, il Consiglio Direttivo attribuirà gli ambiti di attività, i compiti da svolgere e le risorse assegnate per raggiungere gli obiettivi fissati, nominando un coordinatore che riferisce al Presidente e al Consiglio Direttivo.

La Commissione decade una volta raggiunti gli obiettivi fissati, a seguito dalla consegna al Consiglio Direttivo della documentazione di relazione finale sui temi attribuiti.

 

 

ART. 24 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

24.1. I Probiviri costituiscono un collegio che ha il compito di decidere sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi.

 

24.2. I Probiviri sono tre e sono eletti dall’Assemblea con votazione a scrutinio segreto su proposta del Consiglio Direttivo, tra le figure proposte dagli Associati in regola con le quote, selezionate per i loro requisiti di idoneità legale, morale e professionale nel mercato musicale.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo.

Le modalità di elezione dei Probiviri sono contenute nel Regolamento Elettorale. In ogni caso la rosa dei candidati deve comprendere almeno cinque nomi,

Qualora venga a mancare definitivamente uno Proboviro, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione, con il candidato che sia risultato il primo dei non eletti.

 

24.3. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni carica dell’Associazione.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Le modalità di funzionamento dei Probiviri sono contenute nel relativo Regolamento di attuazione redatto dal Consiglio Direttivo.

Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

 

ART. 25 – I REVISORI DEI CONTI

25.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico è l’organo di controllo amministrativo, nominato secondo quanto disposto dal Regolamento di attuazione, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Revisore vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile.

Il Revisore dei Conti ha diritto ad assistere alle adunanze del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, intervenendo esclusivamente nell’esercizio del suo specifico ruolo.

Il Revisore presenta ogni anno all’Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

 

25.2. Non possono essere nominati alla carica di Revisori e, se nominati, decadono dall’ufficio:
a. L’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

  1. Coloro che assumono qualsiasi altra carica all’interno della Associazione.
  2. Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio direttivo.
  3. Coloro che sono legati all’Associazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
  4. coloro che sono stati componenti il Consiglio Direttivo, direttore e dipendenti dell’Associazione, per un periodo di tre anni successivi alla cessazione della carica o del rapporto di lavoro.

 

ART. 26 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE – FONDI

26.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dal fondo di dotazione iniziale indicato nell’atto costitutivo.
  2. da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Durante l’esistenza dell’Associazione il patrimonio è indivisibile.

 

26.2. L’Associazione per soddisfare le esigenze riferite all’esercizio della propria attività, dispone dei seguenti fondi:

  1. quote associative annuali fisse di cui all’Art. 10 del presente Statuto;
  2. quote associative annuali variabili di cui all’Art. 10 del presente Statuto;
  3. eventuali contributi associativi straordinari, in misura fissa o variabile, di cui all’Art. 10 del presente Statuto;
  4. eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
  5. contributi, donazioni, elargizioni ed erogazioni liberali degli Associati o di soggetti terzi, pubblici o privati, ricevuti a qualsiasi titolo, anche di sponsorizzazione;
  6. contributi ricavati da convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, l’Unione Europea, le Organizzazioni Internazionali, i Paesi Stranieri e con qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano o estero, erogati per l’attività e i servizi svolti dall’Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;
  7. eventuali rendite derivanti da partecipazioni in società, di cui all’Art.2.;
  8. rendite da investimenti mobiliari ed immobiliari le cui politiche dovranno essere proposte dal Presidente ed approvate dal Consiglio Direttivo, fermo restando l’obbligo di adottare criteri prudenziali nelle suddette politiche di investimento.
  9. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, per le quali dovrà essere adottata apposita contabilità separata dalle attività istituzionali, ai sensi di legge.

 

26.3. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente, ai sensi di legge, alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

 

ART. 27 – ESERCIZIO SOCIALE

27.1. L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione provvede alla tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre annualmente il bilancio consuntivo d’esercizio da sottoporre all’Assemblea ai sensi di legge, del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, comunicandolo almeno 10 giorni prima la data dell’adunanza fissata per l’approvazione.

 

27.2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo di ogni anno entro la fine dell’anno precedente e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea, comunicandolo almeno 10 giorni prima la data dell’adunanza fissata per l’approvazione.

 

27.3. Qualora l’ammontare delle spese risultanti dal bilancio d’esercizio sia superiore a quello indicato nel bilancio preventivo il relativo disavanzo di gestione potrà essere coperto attraverso una quota Associativa straordinaria che verrà addebitata a tutti gli Associati, entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio d’esercizio o tramite l’utilizzo di fondi ottenuti da avanzi di gestione precedenti o comunque disponibili.

 

27.4. Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare come l’Associazione dovrà utilizzare l’eventuale avanzo di gestione, in conformità agli scopi di cui al presente Statuto.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

 

ART. 28 – REGOLAMENTI ASSOCIATIVI E CODICI

28.1. Per la migliore attuazione degli scopi associativi, il Consiglio Direttivo predisporrà i Regolamenti attuativi dello Statuto e i Codici che riterrà opportuno, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto.

 

28.2. In ogni caso dovrà predisporre i seguenti Regolamenti:

  1. Regolamento di attuazione dello Statuto
  2. Regolamento Elettorale, che dovrà regolamentare il percorso elettivo degli organi sociali, a partire dalla istituzione e nomina della Commissione Elettorale.
  3. Regolamento di iscrizione, che dovrà regolamentare l’ammissione degli Associati All’Associazione.
  4. Regolamento di funzionamento dei Probiviri

 

28.3. In ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà predisporre i seguenti Codici:

  1. Codice Etico, che dovrà disciplinare le linee guida di condotta degli Associati e dei componenti degli Organi Sociali nell’Associazione.
  2. Codice Deontologico, che dovrà disciplinare le linee guida di condotta degli Associati nel Mercato, al fine di indirizzare la Categoria dei Produttori fonografici, delle Etichette discografiche e dei Distributori verso comportamenti virtuosi e buone prassi e diffondere una cultura della legalità e della corretta concorrenza.

 

ART. 29 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge. Il presente atto è interpretato e regolato dalla Legge Italiana. Per ogni controversa è esclusivamente competente il Foro di Milano.

 

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

30.1. Nella prima data utile, e comunque entro 60 giorni dalla Costituzione dell’Associazione, l’Assemblea dei soci eleggerà gli Organi Sociali provvisori che resteranno in carica fino alle prime effettive elezioni, che dovranno tenersi entro il 31/12/2021.

 

30.2. Il processo elettorale provvisorio si svolgerà nel modo seguente. L’Assemblea dei Soci nominerà, con la maggioranza dei due terzi degli Associati:

  1. I Probiviri, che durante la fase transitoria svolgeranno anche il ruolo di Commissione Elettorale. Nella prima fase di attività associativa, l’assemblea potrà nominare un solo Proboviro, con l’impegno a integrare il Collegio con gli altri due mancanti entro 180 giorni.
  2. Il Presidente e almeno altri sei componenti del Consiglio Direttivo, tra cui il Vice Presidente vicario.

I candidati, ad eccezione dei Probiviri, dovranno esser individuati tra soggetti appartenenti agli Associati con responsabilità aziendale di grado rilevante ovvero tra i titolari, i legali rappresentanti, i dirigenti o tra persone esercitanti funzioni direttive, con rapporto subordinato o con rapporto di collaborazione esterna regolamentata e documentata mediante atti ufficiali o con la qualità di socio.

 

30.3. Alla data delle prime effettive elezioni di cui al precedente punto 30.1., fermo restando la prorogatio necessaria per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento effettivo dei nuovi Organi Sociali, tutte le cariche provvisorie decadranno automaticamente.

 

30.4. Nella prima fase, e fino alle prime effettive elezioni di cui al precedente punto 30.1., in deroga a quanto previsto all’Art. 18, il Consiglio Direttivo potrà cooptare tra gli Associati un numero di persone tale da raggiungere il numero di quindici componenti.

 

30.5. I termini di limitazione del mandato per le cariche elettive dell’Associazione, si computano a decorrere dalle prime effettive elezioni di cui al precedente punto 30.1., senza considerare il mandato provvisorio qui disciplinato.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro.