Regolamento di Iscrizione

Documenti

Approvato dall’Assemblea degli Associati del 20/04/2018

Art. 1

1.1. Possono presentare domanda di iscrizione a MIA i soggetti indicati all’art. 4 dello Statuto.

Ai sensi dell’Art. 4. comma 1. lettera a., si intende per:

• Produttore Fonografico, l’imprenditore musicale che si dedichi come attività prevalente alla produzione di registrazioni originali, indipendentemente dal supporto su cui vengono fissate, ed alla loro commercializzazione, sia in via diretta che indiretta, in tutte le forme;

• Etichetta Discografica, l’imprenditore musicale, titolare di almeno un marchio abbinato ad un catalogo discografico, che si dedichi come attività alla produzione fonografica di registrazioni e/o all’ acquisizione di licenze di sfruttamento di registrazioni o cataloghi, ed alla loro commercializzazione, sia in via diretta che indiretta, in tutte le forme;

• Distributore musicale di supporti digitali o fisici, l’imprenditore musicale che si dedichi come attività prevalente all’acquisizione di licenze di sfruttamento o licenze di distribuzione di registrazioni e/o di cataloghi discografici, ed alla loro commercializzazione in tutte le forme;

Domanda Iscrizione Associato Effettivo

Domanda Iscrizione Associato Aggregato

1.2. La Domanda di Iscrizione è predisposta in un modulo predefinito in calce al presente Regolamento. Esso potrà essere reso accessibile on line dal sito web dell’Associazione.

Colui che presenta Domanda di Iscrizione dichiara di avere letto e compreso lo Statuto e i Regolamenti associativi vigenti e di sottoscriverli in ogni loro parte.

Il richiedente deve fornire:

a. Le informazioni atte a identificarne la sua ragione sociale, la forma giuridica, l’elenco aggiornato delle persone che ne sono soci/titolari e che la amministrano.

b. La categoria di Associato alla quale il richiedente chiede di essere ammesso.

c. Le generalità e i recapiti del soggetto richiedente e della persona che ai sensi dello Statuto rappresenterà l’Associato all’interno dell’Associazione per ogni pratica e relazione. Il richiedente si renderà disponibile a comunicare in forma elettronica con l’Associazione, in particolare fornendo un indirizzo email per consentire lo scambio di comunicazioni.

1.3. I soggetti di cui all’Art. 4 comma 1 lettera b. dello Statuto dell’Associazione che richiedono di essere ammessi con la qualifica di Associato aggregato, devono allegare alla domanda di Iscrizione copia del proprio statuto e dell’atto costitutivo e l’indicazione sintetica delle finalità che motivano la richiesta di iscrizione e le attività effettivamente svolte negli ultimi tre anni attestanti il perseguimento di tali scopi comuni a MIA.

1.4. All’atto della presentazione della Domanda il richiedente è messo a conoscenza delle quote associative al momento in vigore.

1.5. La Domanda di Iscrizione è inoltrata dal richiedente al Consiglio Direttivo.

Art. 2

2.1. il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla ricezione della Domanda di Iscrizione, verificherà la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, e comunicherà al richiedente:

a. l’accettazione e la conseguente iscrizione, qualora la sua domanda risulti correttamente presentata.

b. l’eventuale rifiuto della domanda, che deve essere motivato. c. l’eventuale necessità di integrare ulteriore documentazione o informazioni, che dovranno essere fornite dal richiedente senza indugio e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. A seguito dell’integrazione il Consiglio Direttivo deve comunicare l’esito della domanda entro ulteriori quindici giorni.

2.2. La valutazione della domanda e della eventuale documentazione a corredo della stessa deve avvenire senza discriminazione alcuna.

Art. 3

3.1. Avverso il rifiuto dell’iscrizione di cui all’art. 2. comma 1. Lettera b., il richiedente può ricorrere ai probiviri, entro trenta giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione.

I Probiviri dovranno deliberare in merito ai ricorsi presentati entro trenta giorni.

3.2. Ciascun ricorso assume un numero di ruolo generale con la specifica dell’anno solare (ad es.: Rg1/18, 2/18, etc.).

Art. 4

Il presente Regolamento è adottato il 20 Aprile 2018 ed entra in vigore dal 20 aprile 2018.

Milano, 20 Aprile 2018